Non avete ricevuto alcuna informazione sul ritardo nell’attivazione di un servizio richiesto?

Ma è dovuto un indennizzo per l’odioso ritardo nell’attivazione?

Giuste domande, prima di tutto non dimenticate mai di inviare un reclamo.

Ecco come puoi inviare un reclamo (LINK)

Ma cosa c’è da sapere?

L’Autorità Garante delle Comunicazione ha inteso tutelare l’utente con un indennizzo nel ritardo di attivazione di un servizio, con l’art. 4 della delibera sui disservizi.

Articolo 4

Indennizzo per ritardo nell’attivazione del servizio

1. Nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio (…) ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio (…) per ogni giorno di ritardo.

2. L’indennizzo (…) è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l’operatore (…) non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo; i tempi necessari per l’attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti; ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.

Agcom

Con Delibera n. 31/2021 ha chiarito come gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, ma anche  fornire adeguata informativa in merito all’iter di attivazione e alle problematiche riscontrate (Delibera Agcom n. 179/03/CSP).

Onere della prova

L’operatore per escludere la propria responsabilità deve fornire prova di aver adeguatamente informato l’utente delle problematiche incontrate nell’adempimento dell’obbligazione in contestazione.

L’utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto.

  • in caso di contestazione di inadempimento incombe sul debitore l’onere di dare adeguata e specifica prova riguardo all’assolvimento della prestazione richiesta;
  • qualora tale onere probatorio non venga assolto, deve, per l’effetto, ritenersi l’inadempimento contrattuale dell’operatore (art. 1218 c.c., Cass., S.U., Sent. 6 aprile 2006, n. 7996).

All’accertata responsabilità del gestore per inosservanza degli oneri informativi consegue il riconoscimento all’istante, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, del Regolamento sugli indennizzi. (7,5 euro al giorno salvo ulteriore maggiorazione).

Attenzione ai doveri di informazione.

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