Hai fatto il cambio di operatore senza portabilità del credito residuo.
Hai aspettato l’accredito dopo la portabilità ma non è avvenuto?
Non dimenticare mai di inviare un reclamo.
Ecco come puoi inviare un reclamo (LINK) controlla di averlo fatto correttamente.
Se la portabilità del credito residuo non è avvenuto l’Autorità Garante delle Comunicazioni ha inteso difendere l’utente.
Con le delibere Agcom 416/07/CONS e 353/08/CONS, l’Agcom ha diffidato alcune compagnie.
“entro il termine massimo di 45 giorni dalla notifica della presente, all’obbligo di restituzione del credito residuo in caso di recesso ed a quello di portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell’utenza presso un altro operatore, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all’adempimento dell’obbligo di legge”
In sostanza l’Autorità garante delle comunicazioni ha inteso chiarire che la prima compagnia telefonica deve trasferire il credito, garantendone la portabilità con l’altro operatore, o comunque inviarlo direttamente al cliente.
Il mancato trasferimento del credito residuo è perciò deve intendersi quale disservizio.
Hai il diritto di ricevere l’intero importo, se la compagnia non risponde o non risolve il problema potrebbero maturare anche altri disservizi, come la mancata risposta al reclamo.
Difatti, l’art. 13 al comma 7 l’Agcom ha inserito una ipotesi di disservizi non specificamente indicati.
Articolo 13
Ipotesi specifiche
(…) 7. Per le fattispecie d’inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento. Se non è possibile ricorrere all’applicazione in via analogica degli indennizzi previsti, l’indennizzo è computato secondo equità.
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