PROBLEMI TELEFONICI
Recesso costi non dovuti
L’art. 1 comma 3 della L. n. 7/2007 chiarisce che
“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica”
Su tale obblighi è intervenuta L’AGCOM che con le Delibere 416/07/CONS e 353/08/CONS ha imposto agli operatori di procedere alla portabilità del credito residuo in caso di trasferimento dell’utenza presso un altro operatore, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all’adempimento dell’obbligo di legge.